Disconoscere un’opera d’arte

Il disconoscimento di un’opera può determinare conseguenze piuttosto gravose per coloro che detengono le opere rinnegate, in termini di deprezzamento del valore delle stesse. Nondimeno, può avere un forte impatto sul valore essenziale del bene immesso sul mercato. Ma cosa significa disconoscere un’opera?

Nel contesto del mondo e del mercato dell’arte, il disconoscimento di un’opera assume oggi quattro differenti valenze.

La prima ipotesi si rivolge, in particolare, al diritto dell’artista alla “non paternità” di un’opera falsa, il quale si esplica nel diritto di inibire l’attribuzione del proprio nome a opere delle quali non si ritenga l’autore.

Ad oggi, tale diritto non è stato specificamente regolamentato né in Italia né negli altri sistemi di civil law. Nondimeno, a riguardo, un ampio dibattito si è acceso sul fatto se questo sia da ricondursi alle norme del codice civile a tutela del nome e dello pseudonimo di una persona contro usi non autorizzati (artt. 7, 8, 9 cod. civ.) ovvero se un fondamento possa rinvenirsi nelle disposizioni sui diritti morali d’autore (art. 20 L. 633/41).

Diversamente, le successive due ipotesi attribuiscono al disconoscimento di un’opera la valenza di sanzione. Nello specifico, si rivolgono ad attività esercitate di fatto dall’artista stesso allo scopo, nel primo caso, di non riconoscere più come appartenente alla propria produzione artistica una sua opera, a seguito dell’inadempimento degli obblighi contrattualida ritenersi costitutividell’opera d’arte stessa, da lui imposti per la sua riattivazione, esposizione e/o circolazione e, nel secondo caso, per modifiche e/o danni all’integrità dell’opera, in termini di perdita di qualità essenziali in relazione alla creazione originale.

Il quarto punto prospetta, infine, il caso in cui l’artista eserciti il c.d. “diritto di pentimento”. A riguardo, la legge sul diritto d’autore (L. 633/41, artt. 142 e 143) prevede la facoltà dell’artista di ritirare dal commercio un’opera per gravi ragioni morali, quando, dunque, ritenga l’opera contrastante con la sua mutata personalità e/o creatività. 

Emerge, pertanto, come il disconoscimento non possa dipendere da una mera valutazione soggettiva dell’artista o da un suo “capriccio”, pena l’incertezza giuridica dei traffici e del valore legale delle opere, nonché un’ingiustificata compressione dei diritti acquisiti dai successivi proprietari sulle opere stesse.