Opere d’arte e Intelligenza Artificiale: chi è l’autore?

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Negli ultimi anni si sono viste aumentare le opere d’arte create servendosi dell’intelligenza artificiale, ma a chi spetta il diritto di autore in questo caso? All’artista o alla macchina?

In un mondo oramai intessuto di tecnologia, in cui questa scorre e si intreccia ininterrottamente con ogni aspetto della vita, anche l’arte ha intrapreso un proprio percorso evolutivo in tal senso. Non mancano, tuttavia, le criticità e le difficoltà di adattamento, per esempio dal punto di vista giuridico, a tali cambiamenti. 

Ne è un esempio il rapporto tra l’arte, l’intelligenza artificiale (“IA”) e il diritto d’autore. La legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) assicura una protezione giuridica alle opere dell’ingegno definite “originali” (artt. 6 e 8). In particolare, tale originalità viene ad oggi intesa – non solo a livello nazionale ma anche europeo – come una caratteristica legata ad una creazione dell’intelletto umano

Ma cosa succede, dal punto di vista della tutela autorale, quando un’opera d’arte si presenta come il frutto del lavoro, parziale o esclusivo, di un sistema automatizzato? Cosa succede quando l’IA si applica, per esempio, alle arti figurative, per cui l’analisi e il riutilizzo di quantità incalcolabili di dati relativi ad opere d’arte, copiati e riprodotti digitalmente, trasformano le macchine in veri e propri autori di opere d’arte “originali”?

Per quanto concerne le opere create mediante l’intelligenza artificiale, nel caso in cui i risultati dell’attività di IA dipendano dalle scelte e dagli input di un essere umano, sembrerebbe ancora indubbio identificare l’autore nel soggetto che ha creato l’IA e non in quest’ultima in sé. Più complesso dal punto di vista giuridico si presenta, invece, il caso in cui le opere vengano realizzate autonomamente dall’intelligenza artificiale tramite gli algoritmi (c.d. di machine learning), senza essere state esplicitamente e preventivamente programmate.

La materia è complessa e pare sotto certi aspetti condivisibile ciò che alcuni sostengono, ovverosia che sia opportuno ripensare ad una, anche solo parziale, riscrittura della legge sul diritto d’autore oggi in vigore e risalente al 1941, al fine di adattarla e fornire delle soluzioni agli odierni nuovi quesiti ed a quelli che l’evoluzione inevitabilmente proporrà.