Il Diritto d’autore. Le opere fotografiche e le foto semplici.

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L’intero mondo creativo e, più in particolare, quello pubblicitario, è connotato da una forte presenza di foto e immagini, tese a attrarre il pubblico e sedurre la loro sensibilità per le più disparate finalità. Come sono tutelate, però, le fotografie?

Scaricare immagini dal web, utilizzarle nei nostri social, scattare fotografie di opere d’arte, effettuare uno shooting fotografico, fotografare un passante, etc., potrebbero integrare degli illeciti e conseguenti azioni risarcitorie da parte di coloro i quali vantano dei diritti d’autore sulle fotografie.

Premesso che non è semplice poter spiegare, in poche righe, questo complesso mondo e che si suggerisce sempre di rivolgersi a professionisti del settore, si può sinteticamente affermare che la Legge sul Diritto d’autore (L. n. 633/1941 e ss.mm.), oltreché gli artt. 2575 c.c. e ss., consentono ai soggetti autori di opere dell’ingegno dotate di carattere creativo di vedere tutelate le proprie opere. Nello specifico, l’art. 2, comma 7, indica che sono comprese nella protezione “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”.

Tale norma effettua una distinzione tra opere fotografiche (o opere analoghe) dotate di carattere creativo, dalle fotografie semplici, prive di questa connotazione, rilevando una diversa tutela agli autori, giacché relativamente alle prime è prevista una tutela di 70 anni dalla morte del suo autore, mentre per le fotografie semplici è prevista una tutela di 20 anni dallo scatto/realizzazione della foto.

Nel primo caso si parla di diritto originario (art. 2577 c.c.), che consente all’autore di disporre del diritto “esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti fissati dalla legge”, oltreché poter limitare le condotte di terzi laddove ritenute pregiudizievoli dell’onore o della reputazione dell’autore.

Le fotografie semplici, invece, rientrano nella tutela dei diritti connessi, i quali, salvo accordo contrario, consentono all’autore della fotografia di godere dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, che includono il diritto alla riproduzione e il diritto alla diffusione e spaccio, dovendosi sempre indicare in ogni riproduzione, il nome del fotografo e la data di realizzazione.